Art. 2.
(Disposizioni relative all'efficacia e alla
trasmissione del decreto di idoneità).

      1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per

 

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tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi a un altro ente»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) al comma 4, le parole: «ed all'ente autorizzato di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato».