1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4, le parole: «ed all'ente autorizzato di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato».